About ReDO
dedicata al Prof. Sergio Chimenti, grande amante della vita
Allegato “A” al n. 22.879/9.257 di rep.
Statuto dell’Associazione Donne Reumatologhe Italiane
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita l’Associazione Re Do. L’associazione ha sede a Roma attualmente in via Anapo 20; essa potrà trasferire la sede in ogni parte di Italia con deliberazione dell’Assemblea e potrà istituire uffici, rappresentanze o comunque altre sedi in Italia o in Europa con decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 2
Oggetto e scopo
L’Associazione, ai sensi delle disposizioni e criteri del D. L.vo 460/97 ed in particolare i punti 1 – 2 e 5 dell’art. 10, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione del ruolo della donna nel campo medico, scientifico e culturale di solidarietà sociale nel campo medico, scientifico e culturale a favore delle donne medico specializzate o specializzande in reumatologia o in immunologia e allergologia clinica di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• promuove ed organizza incontri sulla salute delle donne in reumatologia, e immunologiche e su aspetti di interesse culturale, giuridico e economico in collaborazione con la Società Italiana di Reumatologia (SIR)
• promuove indagini su problematiche femminili reumatologiche sia nazionali che internazionali
• promuove e favorisce scambi culturali anche con analoghe associazioni residenti all’estero
• promuove aggiornamenti professionali in ambito reumatologico e immunologa favore di associate o socie della SIR
• promuove rapporti educazionali con il pubblico e supporta la cura e l’educazione della paziente immuno-reumatologica: dalle donne medico per le donne con patologie reumatologiche
• favorisce scambi di informazioni mediante pubblicazioni di articoli, ricerche bibliografiche ed altro sempre negli stessi settori
• promuove ed organizza corsi di aggiornamento medico-professionale per la salute della donna in collaborazione con SIR
L’ Associazione si propone di agire in concerto con la SIR e mai in contrapposizione con le sue finalità.
L’ Associazione non ha lo scopo quindi di svolgere attività diversa da quella sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse e prevede, nei successivi articoli, il divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma anche indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati; gli utili, gli avanzi di gestione potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività e scopi istituzionali. E’ previsto nei successivi articoli anche la devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento dell’Associazione.
L’associazione non eserciterà alcuna attività commerciale salvo non si renda necessaria per il raggiungimento di attività di prevenzione, educazione, aggiornamento scientifico e di studio di tipo interno e sociale ed in ogni caso essa dovrà risultare marginale e non preponderante rispetto alla normale attività dell’Associazione. L’Associazione finanzierà le attività proprie dell’oggetto sociale per mezzo delle proprie entrate, dei contributi delle aderenti o degli associati o di enti pubblici o di privati con l’esclusione di finanziamenti in qualsiasi forma che possano configurare un conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale e con la SIR, anche se forniti attraverso soggetti collegati ed inoltre con eventuali proventi di attività commerciale come sopra specificata.
Art. 3
Durata
L’associazione è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta in qualunque momento con il voto favorevole dell’Assemblea con la maggioranza delle aderenti.
Titolo II Aderenti
Art. 4
Associati
Possono essere ammesse, con deliberazione del Consiglio Direttivo, persone fisiche di sesso femminile con comprovata esperienza in ambito reumatologico e/o che siano iscritte alla SIR o immunologia che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle. L’ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte della richiedente, dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Le aderenti si impegnano al rispetto del presente Statuto, al pagamento annuale una tantum della quota di iscrizione, a contribuire attraverso le proprie conoscenze scientifiche e la loro operosità al migliore sviluppo delle conoscenze ed alla realizzazione dei programmi approvati all’Assemblea.
La qualità di aderente si perde per decesso nonché per dimissioni, esclusione, morosità, nonché radiazione che venga pronunciata contro l’associata che, per condotta deontologica e civile scorretta, pregiudichi il buon nome dell’Associazione; l’aderente può essere esclusa dall’Associazione ai sensi del successivo art. 6.
All’Associazione possono partecipare anche, quali soci affiliati, persone fisiche senza le caratteristiche previste nel primo paragrafo del presente articolo che si siano distinte per l’attività svolta; possono inoltre essere ammessi come soci sostenitori persone fisiche che condividendo gli obiettivi dell’Associazione manifestino volontà di sostenere la sua attività. Possono infine essere insignite dalla qualità di soci ad honorem persone fisiche che abbiano ospitato simposi o comitati scientifici sotto la loro egida scientifica.
La qualifica di aderente o socio è intrasmissibile anche per causa di morte.
Art. 5
Diritti
Solo le aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di approvare, annualmente, il bilancio. Esse hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento interno.
L’adesione all’Associazione comporta il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 6
Doveri
Le aderenti devono svolgere l’attività in favore dell’Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
Art.7
Esclusione
L’aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto e/o non rispetti le norme del regolamento interno può essere escluso dall’Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo e con comunicazione scritta, da inviarsi al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione o successivamente modificato con atto scritto; l’aderente entro trenta giorni può far pervenire le sue deduzioni difensive. Laddove il Consiglio Direttivo ritenga fondate le giustificazioni può riammettere l’aderente.
Titolo III Organi
Art.8
Indicazione
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea delle aderenti alla Associazione;
2. il Consiglio Direttivo;
3. la Presidente;
L’elezione degli organi dell’Associazione di cui ai punti 2 -3 non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo.
Art. 9
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutte le aderenti all’Associazione ed è l’Organo deliberante dell’Associazione. L’assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Associazione.
Art. 10
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea si riunisce su convocazione della Presidenza ogni qualvolta dalla stessa ritenuto opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo delle aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri.
L’assemblea è convocata con avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione e/o pubblicato sul sito internet www.reumatologhedonne.it e/o tramite email che indicherà il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L’assemblea deve inoltre essere convocata nei trenta giorni precedenti alla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
Art. 11
Validità dell’assemblea
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
L’assemblea è presieduta dalla Presidentessa ed in caso di sua assenza dalla aderente più anziana di età.
Art.12
Votazioni nelle assemblee
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega; tale delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all’Associazione che non sia anche Amministratore, consigliere, revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
Art. 13
Verbalizzazione delle assemblee
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un segretario, nominato dall’assemblea e sottoscritto dal medesimo segretario e dalla Presidente dell’assemblea.
Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto a trarne copia.
Art. 14
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri eletti dall’assemblea delle aderenti e per la prima volta in sede di atto costitutivo. Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo e lo presiede la Presidentessa dell’Associazione
Fa altresì parte del consiglio direttivo, per il periodo di un anno dalla sua nomina, senza diritto di voto, un uomo o una donna scelto e nominato dal medesimo comitato direttivo, tra le personalità del mondo medico scientifico.
Il consiglio è validamente costituito ove si raggiunga la presenza di tanti consiglieri che rappresentino almeno la metà dei suoi componenti. Il consiglio è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri anche a mezzo di fax o mail, a cura della presidenza, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Art. 15
Durata e funzioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni; esso può essere revocato per motivate ragioni dall’assemblea con la maggioranza della metà più uno delle aderenti. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea. Ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio incarico.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello della Presidente. L’assemblea può attribuire un compenso ai componenti del consiglio direttivo che svolgono incarichi di gestione, rappresentanza, direzione e/o controllo nei limiti imposti dalla legge.
Art. 16
Comitati – Tesoriera
Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più comitati per motivi di ordine tecnico organizzativo o per specifici incarichi. Il Consiglio inoltre nomina, anche tra i suoi componenti, la tesoriera dell’Associazione con i compiti che lo stesso Consiglio determinerà.
Art. 17
Presidenza
La Presidentessa dell’Associazione è nominata dall’Assemblea delle aderenti e per la prima volta in sede di atto costitutivo e, come detto all’art. 14, presiede il Consiglio Direttivo.
Art. 18
Presidenza-durata
Le Presidentesse durano in carica cinque anni. L’assemblea, con il voto favorevole della metà più uno delle aderenti può revocarla per giustificati motivi.
Art. 19
Funzioni della presidenza
La Presidentessa rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti davanti a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Egli gestisce l’associazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo ed è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti o altri depositi gestendo il relativo rapporto e a effettuare tutte le operazioni finanziarie che risulteranno necessarie od utili. Per gli impegni di spesa unitari superiori a Euro 25.000,00 la presidenza deve essere previamente autorizzata dal consiglio direttivo; in ogni caso qualsiasi sia l’importo di spesa la presidenza deve provvedere preventivamente al controllo della copertura della spesa. La Presidentessa, presiede l’assemblea e cura l’ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale della assemblea curandone la custodia presso i locali della Associazione.
Titolo IV Risorse economiche
Art. 20
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili, immobili, e mobili registrati. Tali beni possono essere acquisiti per donazione, eredità o possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della Associazione e consultabile da tutti gli aderenti. La eventuale cessione a qualsiasi titolo dei beni immobili o mobili registrati deve essere approvata dal Consiglio Direttivo alla unanimità dei presenti.
Art. 21
Contributi
La quota d’iscrizione alla Associazione viene stabilita dal consiglio direttivo e viene pagata una tantum.Il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale è causa, trascorsi trenta giorni, dell’esclusione dell’aderente per morosità.
Art. 22
Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e tutte le altre donazioni sono accettate ed utilizzate in armonia con le finalità statuarie dell’ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dalla Presidenza in armonia con le finalità statuarie dell’ente, la quale attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 23
Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere tutto il suo patrimonio residuo, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe a quelle dell’Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Titolo VII bilancio
Art. 24
Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Tali rendiconti sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso le sedi dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dalla assemblea a maggioranza dei presenti entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 25
Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Titolo VI Dipendenti e collaboratori
Art. 26
Dipendenti
L’Associazione può assumere dipendenti; l’assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza la presidenza a compiere tutti gli atti necessari. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità contro terzi.
Art. 27
Collaboratori
L’Associazione può avvalersi dell’opera dei collaboratori di lavoro autonomo. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza la presidenza a firmarlo.
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 28
Disposizioni finali
I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari ed a riconoscere valide le deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione. Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Giurì d’Onore.
Art. 29
Giurì d’Onore
In caso di controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore appositamente costituito da tre componenti nominati: uno dal Presidente ed uno da ciascuna delle parti. Al Giurì d’Onore che svolge funzione di Collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente la esclusione dall’associazione.
Art. 30
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. I liquidatori provvede renna ad assegnare il patrimonio in base ai criteri indicati nell’art. 23
Art. 31
Regolamenti interni
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 32
Rinvio alla normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore in materia di associazioni e le norme di cui al D.Lgs 460/97 per le ONLUS. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
I sottoscrittori
Silvia Laura Bosello
Maria Sole Chimenti
Paola Conigliaro
Elisa Gremese
Cristina Iannuccelli
Francesca Romana Spinelli
Marta Vadacca